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Entro il 29/11/2011 tutte le aziende devono dotarsi di una casella di Posta Elettronica Certificata.
Il decreto legge 185 del 19 novembre 2008 stabilisce l’obbligo, per la società di capitali, per le società di persone e per i professionisti iscritti in ambiti o elenchi e le pubbliche amministrazioni, di dotarsi di una casella di posta elettronica certificata.
La posta certificata è il nuovo sistema attraverso il quale è possibile inviare email con valore legale equiparato ad una raccomandata con ricevuta di ritorno come stabilito dalla vigente normativa (DPR 11 febbraio 2005 n.68). Questo sistema presenta delle forti similitudini con il servizio di posta elettronica “tradizionale”, cui però sono state aggiunte delle caratteristiche tali da fornire agli utenti la certezza, a valore legale, dell’invio e della consegna (o meno) dei messaggi e-mail al destinatario.
Il gestore di posta certificata del mittente crea un nuovo messaggio, detto busta di trasporto, che contiene il messaggio originale e i principali dati di spedizione; la busta viene firmata dal provider, in modo che il provider del destinatario possa verificare la sua integrità (ovvero che non sia stato manomesso nella trasmissione). Per garantire l’integrità del messaggio, mittente e destinatario sono obbligati ad utilizzare la casella di PEC solo tramite protocolli sicuri, come descritto in precedenza.
Quando si spedisce un regolare messaggio da una casella di posta certificata si riceve dal proprio provider di posta certificata una ricevuta di accettazione, firmata dal gestore, che attesta il momento della spedizione ed i destinatari (distinguendo quelli normali da quelli dotati di PEC.); le informazioni sono disponibili sia in formato testo sia in formato xml.
Un messaggio di posta certificata viene consegnato nella casella del destinatario inserito nella sua “busta di trasporto”. Non appena effettuata la consegna il provider del destinatario invia al mittente la ricevuta di consegna, un messaggio email, firmato dal gestore che attesta:
– la consegna
– data e ora di consegna
– contenuto consegnato.
Va sottolineato l’ultimo punto: infatti la ricevuta di consegna contiene, in allegato, anche il messaggio vero e proprio (con tutti i suoi eventuali allegati). Questo significa che la posta certificata fornisce al mittente una prova, firmata dal provider scelto dal destinatario, di tutto il contenuto che è stato recapitato (con data e ora di recapito). Questa è una delle caratteristiche più significative che distingue la posta certificata dai normali mezzi per l’invio di documenti ufficiali in formato cartaceo.
Ti seguiamo dall’acquisto alla configurazione sul tuo programma di posta elettronica.
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Come stabilito dal D.L. 185/2008 entro il 29/11/2011 tutte le aziende costituite in forma societaria* devono dotarsi una casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) ed iscriverla al Registro Imprese.
Secondo quanto indicato all’interno della circolare 3465/c divulgata dal Ministero dello Sviluppo Economico, il mancato rispetto del termine ultimo per la comunicazione comporta l’applicazione delle sanzioni previste dall’art.2630 del Codice Civile, in capo al legale rappresentante dell’azienda stessa.
Sul portale www.registroimprese.it sono disponibili gli strumenti per effettuare la comunicazione secondo le disposizioni di legge. L’iscrizione potrà essere effettuata dal legale rappresentante della società o da un soggetto delegato.
Se è il legale rappresentante ad effettuare la comunicazione, il Registro Imprese rende disponibile una soluzione semplificata che consente di provvedere semplicemente indicando:
• codice fiscale del Legale Rappresentante
• codice fiscale della società
• indirizzo PEC che si procede ad iscrivere al Registro delle Imprese
La firma digitale certifica autenticità, integrità e non ripudiabilità.
La firma digitale è l’equivalente di una tradizionale firma autografa apposta su carta, e il documento in formato elettronico così sottoscritto assume piena efficacia probatoria.
La firma digitale è quindi associata stabilmente al documento informatico e lo arricchisce di informazioni che ne attestano con certezza l’integrità, l’autenticità e la non ripudiabilità. L’elemento di rilievo del sistema Firma è rappresentato dal certificato digitale di sottoscrizione che gli Enti Certificatori, rilasciano al titolare di una Smart Card.
Esempi tipici dell’utilizzo della firma digitale possono essere ricercati in tutti gli adempimenti da effettuarsi verso le amministrazioni che richiedono appunto la sottoscrizione di una volontà: denunce, dichiarazioni di cambi di residenza, di domicilio, richieste di contributi, di esenzioni a pagamenti a causa del reddito o di altre condizioni particolari, ricorsi, ecc. Fra privati può trovare un interesse impiego nella sottoscrizione di contratti, verbali di riunioni, ordini d’acquisto, risposte a bandi di gara, ecc. Ancora, la firma digitale trova già da tempo applicazione nel protocollo informatico, nelle procedure di archiviazione documentale, nel mandato informatico di pagamenti, nei servizi camerali, nelle procedure telematiche d’acquisto, ecc.
Il certificato di sottoscrizione è un file generato seguendo precise indicazioni e standard stabiliti per legge (al suo interno sono conservate informazioni che riguardano l’identità del titolare, la propria chiave pubblica comunicata, il periodo di validità del certificato stesso oltre ai dati dell’Ente certificatore).
Pertanto, l’impiego della firma digitale, permette di snellire significativamente i rapporti tra Pubbliche Amministrazioni, i cittadini o le imprese, riducendo drasticamente la gestione in forma cartacea dei documenti, proprio come indicato nelle Linee Guida per l’utilizzo della firma digitale, emanate dal CNIPA.
Smart Card: Genera i codici unici di generazione delle firme.
Lettore di Smart Card: permette di far leggere il contenuto elaborato della Smart Card al proprio PC.
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